Italia-Albania: le regole per gli spostamenti al 13 novembre

Le disposizioni del governo italiano per chi viaggia dall'Albania verso l'Italia e viceversa dalla data del 14 ottobre 2020 e sono efficaci fino al 13 novembre 2020.

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Foto pubblicata nella pagina Facebok di Tirana International Airport

Con la firma del DPCM 13 ottobre 2020 sono state emanate misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale. Le disposizioni si applicano dalla data del 14 ottobre 2020 e sono efficaci fino al 13 novembre 2020.

Relativamente agli spostamenti da e per l’Albania non sono state introdotte modifiche rispetto a quanto già stabilito dai precedenti DPCM.

Si riassumono i punti principali della normativa in vigore:

1) Lo spostamento da/per l’Albania è consentito solo in presenza di precise motivazioni, quali: lavoro, motivi di salute o di studio, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Non sono quindi consentiti spostamenti per turismo.

2) Il rientro/l’ingresso in Italia dall’Albania è sempre consentito ai cittadini italiani/UE/Schengen e loro familiari, nonché ai titolari di regolare di permesso di soggiorno e loro familiari. Il DPCM 7 settembre 2020 ha introdotto inoltre la possibilità di ingresso in Italia per le persone che hanno una relazione affettiva comprovata e stabile (anche se non conviventi) con cittadini italiani/UE/Schengen o con persone fisiche che siano legalmente residenti in Italia (soggiornanti di lungo periodo), che debbano raggiungere l’abitazione/domicilio/residenza del partner (in Italia). E’ possibile richiedere una nota informativa consolare.

3) All’ingresso/rientro in Italia dall’Albania, è necessario compilare un’autodichiarazione nella quale si deve indicare la motivazione che consente l’ingresso/il rientro. L’autodichiarazione va mostrata a chiunque sia preposto ad effettuare i controlli. È opportuno essere pronti a mostrare eventuale documentazione di supporto e a rispondere a eventuali domande da parte del personale preposto ai controlli.

4) Si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell’aerostazione).

5) È inoltre necessario sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria.

6) A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e che non ci siano stati soggiorni o transiti in: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana, Kosovo, Montenegro, Colombia nei 14 giorni antecedenti all’ingresso in Italia, NON deve sottoporsi all’obbligo di quarantena:

1. chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;
2. chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;
3. cittadini e residenti di uno Stato membro dell’Unione Europea e degli altri Stati e territori di cui agli elenchi A,B,C,D (vedi allegato 20 al DPCM 12 ottobre 2020) che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro, salvo che nei quattordici giorni anteriori all’ingresso in Italia non abbiano soggiornato o transitato nei paesi di cui all’elenco C (vedi allegato);
4. personale sanitario in ingresso in Italia per l’esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l’esercizio temporaneo di cui all’art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
5. lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
6. personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;
7. funzionari e agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, agenti diplomatici, personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, funzionari e impiegati consolari, personale militare nell’esercizio delle loro funzioni;
8. alunni e studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana.

L’obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria non si applica, inoltre: all’equipaggio dei mezzi di trasporto, al personale viaggiante, agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria, agli ingressi per ragioni non differibili, inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive e fieristiche di livello internazionale, previa autorizzazione Ministero della salute.

Rimane l’obbligo – anche in questi casi – di compilare l’apposita dichiarazione

Si precisa che rimane esclusiva competenza delle competenti autorità di polizia di frontiera italiane verificare l’effettiva sussistenza dei requisiti di cui sopra.

Singole Regioni potrebbero imporre a chi proviene da alcuni Stati o territori esteri il rispetto di particolari obblighi. Prima di partire per rientrare in Italia, si raccomanda di verificare eventuali disposizioni aggiuntive da parte delle Regioni di destinazione, contattandole direttamente o visitandone i rispettivi siti web (clicca qui).

In particolare, per quanto riguarda notizie di stampa relative a tamponi di massa presso l’aeroporto di Perugia, si segnala che la Regione Umbria esegue tamponi gratuiti solo a cittadini provenienti da Grecia, Spagna, Croazia e Malta. I provenienti dall’Albania, qualora non rientranti nelle limitate eccezioni previste, devono restare in isolamento, anche con tampone effettuato a pagamento.

 

Per ulteriori informazioni sulle ultime decisioni del Ministero per l’Infrastruttura e l’energia e per verificare lo stato attuale dei trasporti commerciali tra Albania e Italia:

https://www.infrastruktura.gov.al/deklarate-per-media-2/

Compagnie aeree già operative tra Italia e Albania:

AirAlbania – https://www.airalbania.com.al/en/
Albawings – https://www.albawings.com/en
Wizzair – https://wizzair.com

Compagnie aeree operative tra Italia e Albania Dal 1 luglio 2020:

Alitalia – https://www.alitalia.com/it_it/manage-my-booking.html
Blue Panorama – https://www.blue-panorama.com/main

Compagnie marittime attive nei trasporti da/per l’Italia :

Adria Ferries collegamenti tra Durazzo, Bari e Ancona – https://www.adriaferries.com/it/
Venturies Ferries collegamenti tra Durazzo e Bari – http://www.ventourisferries.it/(http://www.duniport.al/)
GNV collegamenti tra Durazzo e Bari – https://www.gnv.it/it
A-Ships collegamenti tra Valona e Brindisi – https://www.a-ships.com/
Seamed collegamenti tra Valona e Brindisi http://www.albaniaferries.it/

Per ulteriori informazioni è possibile consultare le domande frequenti sulle misure adottate dal governo (clicca qui) e la normativa completa in vigore (clicca qui)

Fonte: Ambasciata d’Italia a Tirana

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