Categorie esonerate dall’obbligo di isolamento fiduciario per chi entra dall’estero

Aggiornamento dall'Ambasciata d'Italia a Tirana in merito alle categorie esonerate dall'obbligo di isolamento fiduciario

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In attesa della pubblicazione del prossimo DPCM in merito all’emergenza COVID- 19, si informano gli utenti che il DPCM dell’11.6.2020 (DPCM 11 giugno) è valido sino al 14.7.2020.

Si riportano di seguito per praticità le categorie esonerate dall’obbligo di isolamento fiduciario per chi entra dall’estero come da DPCM allegato:

Dal 3 giugno, oltre ai casi sopra elencati, l’obbligo di isolamento fiduciario non si applica più alle persone che entrano o rientrano in Italia dai seguenti Paesi: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord. Se nei 14 giorni anteriori all’ingresso in Italia c’è stata una permanenza di qualsiasi durata in Paesi diversi da quelli sopra elencati, l’isolamento fiduciario sarà ugualmente necessario.

Ad esempio, una persona che il 14 giugno entra in Italia in provenienza dalla Francia sarà sottoposta a isolamento fiduciario se è entrata in Francia dagli Stati Uniti il 4 giugno, ma non sarà sottoposta a isolamento se lo spostamento dagli Stati Uniti alla Francia è avvenuto entro il 30 maggio o se tra il 31 maggio e il 13 giugno ha soggiornato in Germania.

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